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Il decreto Bersani - L 248/2006 - Al comma 3 dell'articolo
36-bis - “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” - della legge 248/2006
(di conversione del decreto Bersani, DL 223/2006) introduce una serie di
misure per contrastare il lavoro nero e garantire maggiori livelli di
sicurezza per i lavoratori dell’edilizia. Tale articolo in particolare
regola:
i provvedimenti di sospensione dei cantieri in
caso di lavoro nero;
la tesserina di riconoscimento;
la comunicazione dell'avvenuta assunzione;
l'esclusione
dalla fruizione delle agevolazioni in caso di violazione di norme sulla
sicurezza. Provvedimento di sospensione
dei lavori Il personale ispettivo del ministero del lavoro
ha facoltà di adottare un provvedimento di sospensione dei lavori nei
cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o
superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel
cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. D'ufficio,
il provvedimento di sospensione comporta anche un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione
nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio
della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.
La sospensione è revocata solo dopo la regolarizzazione dei lavoratori o
il ripristino delle regolari condizioni di lavoro in termini ai tempi di
lavoro e di riposo.
Tesserino di riconoscimento in
cantiere A decorrere dal 1° ottobre 2006, i datori di lavoro
devono munire il personale dipendente occupato nei cantieri edili di una
tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori autonomi che lavorano direttamente nei cantieri devono
provvedere autonomamente a questo obbligo. Sono esonerati dall'obbligo
della tessera individuale i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti,
che però, in alternativa, devono registrare i lavoratori occupati
giornalmente in appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del
Lavoro. Se nel cantiere operano più imprese con lavoratori
dipendenti e più lavoratori autonomi, la responsabilità ricade non solo
sulle rispettive aziende ma ne risponde in solido anche il committente
dell'opera.
Sono quindi soggetto all’obbligo di esporre il tesserino tutti coloro che
a vario titolo intervengono in un cantiere edile, siano essi dipendenti
che lavoratori autonomi. A solo titolo esemplificativo riguarda quindi i
lavoratori edili ma anche elettricisti, montatoti, idraulici, nonché i
titolari con dipendenti, i soci e gli amministratori di società purché
prestino la loro opera in cantiere. Anche se ad oggi la
norma non fornisce particolari indicazioni, le caratteristiche essenziali
di un tesserino sono:
deve essere munito di fotografia del
lavoratore;
deve riportare le generalità del lavoratore:
nome e cognome del lavoratore e data di nascita dello stesso;
deve contenere le indicazione del datore di lavoro: la ragione o
denominazione sociale esatta e completa e l’indirizzo della sede sociale;
deve indicare, con una parola, il rapporto che intercorre tra l'impresa
e il soggetto: la parola “dipendente”, oppure “titolare”, “socio”,
“amministratore” a seconda del caso. Il datore di lavoro che
viola le suddette disposizioni è soggetto ed una sanzione amministrativa
che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore non munito di tessera di
riconoscimento o registrato. Il lavoratore che non espone la
tessera fornitagli dal proprio datore di lavoro è soggetto ad una sanzione
amministrativa che va da 50 a 300 euro. Qui sotto un modello
fac-simile di tesserino (click per ingrandire). In caso di cattivo
funzionamento, click
qui

Comunicazione di assunzione In caso di instaurazione di
rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a
dare la comunicazione dell'avvenuta assunzione, il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione
avente data certa. Agevolazioni
Per fruire dell’agevolazione di cui alla legge 341/1995, relativa alla
riduzione contributiva dell’11,50%, i datori di lavoro devono essere in
possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.
Pertanto sono esclusi dall’agevolazione, per cinque anni, i
datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per
la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro. Bisogno di aiuto?
Per ogni informazione, prego contattare
info@fbstudio.biz o tel/fax 075 609139. |