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MISURE PER IL CONTRASTO DEL LAVORO NERO E LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI: IL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI

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Data ultimo aggiornamento: 12.07.07

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A partire dal 1 ottobre 2006, in tutti i cantieri edili, i lavoratori (compresi quelli autonomi che vi lavorano direttamente) dovranno essere immediatamente identificabili mediante l'esposizione di un tesserino di riconoscimento. Questi e altri adempimenti sono stati introdotti dal decreto Bersani, convertito in legge dalla L 248/2006.

 

Il decreto Bersani - L 248/2006 - Al comma 3 dell'articolo 36-bis - “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” - della legge 248/2006 (di conversione del decreto Bersani, DL 223/2006) introduce una serie di misure per contrastare il lavoro nero e garantire maggiori livelli di sicurezza per i lavoratori dell’edilizia. Tale articolo in particolare regola:

i provvedimenti di sospensione dei cantieri in caso di lavoro nero;

la tesserina di riconoscimento;

la comunicazione dell'avvenuta assunzione;

l'esclusione dalla fruizione delle agevolazioni in caso di violazione di norme sulla sicurezza.

 

Provvedimento di sospensione dei lavori

Il personale ispettivo del ministero del lavoro ha facoltà di adottare un provvedimento di sospensione dei lavori nei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni.

D'ufficio, il provvedimento di sospensione comporta anche un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.

La sospensione è revocata solo dopo la regolarizzazione dei lavoratori o il ripristino delle regolari condizioni di lavoro in termini ai tempi di lavoro e di riposo.

 

Tesserino di riconoscimento in cantiere

A decorrere dal 1° ottobre 2006, i datori di lavoro devono munire il personale dipendente occupato nei cantieri edili di una tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori autonomi che lavorano direttamente nei cantieri devono provvedere autonomamente a questo obbligo. Sono esonerati dall'obbligo della tessera individuale i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, che però, in alternativa, devono registrare i lavoratori occupati giornalmente in appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

Se nel cantiere operano più imprese con lavoratori dipendenti e più lavoratori autonomi, la responsabilità ricade non solo sulle rispettive aziende ma ne risponde in solido anche il committente dell'opera.
Sono quindi soggetto all’obbligo di esporre il tesserino tutti coloro che a vario titolo intervengono in un cantiere edile, siano essi dipendenti che lavoratori autonomi. A solo titolo esemplificativo riguarda quindi i lavoratori edili ma anche elettricisti, montatoti, idraulici, nonché i titolari con dipendenti, i soci e gli amministratori di società purché prestino la loro opera in cantiere.

Anche se ad oggi la norma non fornisce particolari indicazioni, le caratteristiche essenziali di un tesserino sono:

deve essere munito di fotografia del lavoratore;

deve riportare le generalità del lavoratore: nome e cognome del lavoratore e data di nascita dello stesso;

deve contenere le indicazione del datore di lavoro: la ragione o denominazione sociale esatta e completa e l’indirizzo della sede sociale;

deve indicare, con una parola, il rapporto che intercorre tra l'impresa e il soggetto: la parola “dipendente”, oppure “titolare”, “socio”, “amministratore” a seconda del caso.

 

Il datore di lavoro che viola le suddette disposizioni è soggetto ed una sanzione amministrativa che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore non munito di tessera di riconoscimento o registrato.

Il lavoratore che non espone la tessera fornitagli dal proprio datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da 50 a 300 euro.

Qui sotto un modello fac-simile di tesserino (click per ingrandire). In caso di cattivo funzionamento, click qui

modello fac-simile di tesserino cantiere  <click per ingrandire>

 

Comunicazione di assunzione

In caso di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione dell'avvenuta assunzione, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

 

Agevolazioni

Per fruire dell’agevolazione di cui alla legge 341/1995, relativa alla riduzione contributiva dell’11,50%, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.

Pertanto sono esclusi dall’agevolazione, per cinque anni, i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 

Bisogno di aiuto?

Per ogni informazione, prego contattare info@fbstudio.biz o tel/fax 075 609139.

 

 

 
 

 

 
 

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