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LE NUOVE REGOLE PREVISTE DAL DLGS 195/2006 PER IL RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO

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Data ultimo aggiornamento: 12.07.07

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Entrata in vigore il 13° dicembre 2006 la nuova normativa in tema di valutazione rischio rumore. Una breve introduzione alle principali novità.

 

Il DLgs 10 aprile 2006, n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2006, entrerà in vigore il 1° dicembre 2006.

Questo provvedimento legislativo:

abroga le disposizioni del capo IV del DLgs 15 agosto 1991, n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro";

modifica il DLgs 19/09/1994, n. 626 con l'inserimento del titolo V - bis "Protezione da agenti fisici";

introduce per il rumore, così come già previsto per le vibrazioni, i "valori di azione" (a partire dei quali il datore di lavoro è obbligato ad adottare specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti) e i "valori limite di esposizione" (che non devono mai essere superati) .

 

Le novità della valutazione dei rischi

In particolare, assunte le seguenti grandezze

LEX,8h: è il livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore;

Ppeak: è il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderato in frequenza.

 

Allora si avranno i seguenti valori limite:

Valori limite di azione, i quali si distinguono in:

inferiori (LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak= 140 Pa) per il cui superamento è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di informare i lavoratori sui rischi e di dotarli di idonei DPI (Art. 49-nonies e 49-septies);

superiori (LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak= 112 Pa) per il cui superamento è previsto l'obbligo, per il datore di lavoro, di elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore e di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art. 49-sexies e 49-decies);

i valori limite di esposizione, che non devono mai essere superati e che sono LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa.

 

Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 49-quinquies, dovrà valutare il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

i valori limite di esposizione e i valori di azione;

la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

 

Se, a seguito della valutazione, il datore di lavoro può "fondatamente ritenere" che i valori inferiori di azione possono essere superati (art. 49-quinquies comma 2), dovrà provvedere a misurare i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti ed a riportare i risultati delle misurazioni nel documento di valutazione dei rischi.

La valutazione e la misurazione (ai sensi dell'art. 49-quinquies comma 7) sono programmate ed effettuate almeno ogni 4 anni ma il datore di lavoro, in ogni caso, deve aggiornare le valutazioni in occasioni di" notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessita".

Ovviamente, per il settore delle costruzioni, resta invariata la possibilità (introdotta con l'art. 16 del DLgs 494/96) di valutare, in fase preventiva, l'esposizione del lavoratore al rumore facendo riferimento a studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni (vedi ad es. il ``Manuale per la valutazione del rischio rumore`` del CPT di Torino).

 

Bisogno di aiuto?

Per ogni informazione, prego contattare info@fbstudio.biz  o tel/fax 075.609139.

 

 

 
 

 

 
 

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