|
Il DLgs 10 aprile 2006,
n. 195 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2006, entrerà in
vigore il 1° dicembre 2006. Questo provvedimento
legislativo:
abroga le disposizioni del capo IV del DLgs 15 agosto 1991, n. 277
"Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro";
modifica il DLgs 19/09/1994, n. 626 con l'inserimento del titolo V - bis
"Protezione da agenti fisici";
introduce per il rumore, così come già previsto per le vibrazioni, i
"valori di azione" (a partire dei quali il datore di lavoro è obbligato ad
adottare specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti) e i "valori
limite di esposizione" (che non devono mai essere superati) .
Le novità della valutazione dei rischi
In particolare, assunte le seguenti grandezze
LEX,8h: è il livello di esposizione giornaliera o settimanale al rumore;
Ppeak: è il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderato
in frequenza. Allora si avranno i
seguenti valori limite: Valori limite di azione, i quali si
distinguono in:
inferiori (LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak= 140 Pa) per il cui superamento è
previsto l'obbligo per il datore di lavoro di informare i lavoratori sui
rischi e di dotarli di idonei DPI (Art. 49-nonies e 49-septies);
superiori (LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak= 112 Pa) per il cui superamento è
previsto l'obbligo, per il datore di lavoro, di elaborare ed applicare un
programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione
al rumore e di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art.
49-sexies e 49-decies);
i valori limite di esposizione, che non devono mai essere superati e che
sono LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa.
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 49-quinquies, dovrà valutare il
rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, inclusa ogni esposizione
a rumore impulsivo;
i valori limite di esposizione e i valori di azione;
la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate
caratteristiche di attenuazione. Se, a
seguito della valutazione, il datore di lavoro può "fondatamente ritenere"
che i valori inferiori di azione possono essere superati (art.
49-quinquies comma 2), dovrà provvedere a misurare i livelli di rumore cui
i lavoratori sono esposti ed a riportare i risultati delle misurazioni nel
documento di valutazione dei rischi. La valutazione e la
misurazione (ai sensi dell'art. 49-quinquies comma 7) sono programmate ed
effettuate almeno ogni 4 anni ma il datore di lavoro, in ogni caso, deve
aggiornare le valutazioni in occasioni di" notevoli mutamenti che
potrebbero averla resa superata o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne mostrino la necessita". Ovviamente, per il
settore delle costruzioni, resta invariata la possibilità (introdotta con
l'art. 16 del DLgs 494/96) di valutare, in fase preventiva, l'esposizione
del lavoratore al rumore facendo riferimento a studi e misurazioni la cui
validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni (vedi ad
es. il ``Manuale per la valutazione del rischio rumore`` del CPT di
Torino). Bisogno di aiuto?
Per ogni informazione, prego contattare
info@fbstudio.biz o tel/fax
075.609139. |