menu

 

menu

Nuova pagina 1

 

 

stampa questa pagina        

"il sole 24 ore" - AMBIENTE E SICUREZZA
Dal Ministero nuovi chiarimenti sulla etichettatura delle carni bovine
Fri, 26 Jan 2007 16:19:00 GMT

Fornitura di energia elettrica: nuove misure di compensazione della spesa
Fri, 22 Feb 2008 14:55:00 GMT

Reverse charge anche per la cessione dei rottami
Fri, 22 Feb 2008 14:55:00 GMT

Sicurezza: pubblicato in Gazzetta il Testo Unico
Fri, 22 Feb 2008 14:55:00 GMT

Sicurezza: il governo ha approvato lo schema di decreto
Fri, 26 Jan 2007 16:19:00 GMT

Istituita la Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri
Fri, 22 Feb 2008 14:55:00 GMT

attività svolte da FB Studio Associato
ora sei in >> homefocus > lavori in quota
   

focus: gli approfondimenti di FB Studio Associato

ATTREZZATURE DI LAVORO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA, DLGS 235/2003

indietro

 
 
 

Data ultimo aggiornamento: 12.07.07

copyright dei contenuti

 

Le disposizioni del DLgs 235/2003, relativo ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, entreranno in vigore il 19 luglio 2005. in questa sede si intende fornire un primo approfondimento e i principali riferimenti normativi.

 

Lavori "in quota": aggiornamenti legislativi

Con il recepimento del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 (di attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori), sono state apportate alcune modifiche al DLgs. 626/94.

A tali modifiche, di seguito riportate, sono particolarmente interessate le aziende e/o unità produttive che svolgono lavori in quota facendo uso di attrezzature di lavoro quali:

scale a pioli;

funi di sospensioni;

ponteggi.

La prima modifica è al titolo del DLgs. 626/94 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24, 99/38”: è stata aggiunta anche la direttiva "2001/45/CE".

La seconda modifica è all’articolo 34 (definizioni), comma 1, dopo la lettera c): è stata aggiunta la lettera c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

La terza modifica (più importante) riguarda l’articolo 36 (disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro), al quale di seguito sono stati aggiunti alcuni articoli di seguito riportati.

 

l’art. 36-bis (obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota)

Nella scelta delle attrezzature per l’esecuzione di lavori in quota datore di lavoro deve optare per quelle più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure e contestualmente individuare le misure preventive finalizzate a minimizzare i rischi per i lavoratori.

In generale, i criteri indicati per la delle attrezzature sono:

Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

Dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

 

l’art. 36-ter (obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego delle scale a pioli)

Sono integrate le prescrizioni sulle scale a pioli, contenute negli art. 18 –19 –20 del DPR. 164/56

 

l’art. 36-quater (obblighi del datore di lavoro relativi all’impiego dei ponteggi)

La norma prescrive che tutti i ponteggi siano realizzati “secondo un progetto e un piano di montaggio, uso e smontaggio”. Il progetto o è disponibile perché rientra nelle configurazioni strutturali del costruttore o viene redatto specificatamente.

Il piano di montaggio deve essere redatto da persona competente e deve essere messo a disposizione del sorvegliante preposto al montaggio/smontaggio e ai lavoratori incaricati, entrambi formati adeguatamente e miratamente alle operazioni previste.

Inoltre, il comma 5 ben chiarisce gli adempimenti che devono essere applicati quando una parte o tutto il ponteggio non è pronto all’uso.

Il comma 6 introduce la formazione teorica/pratica dei preposti e dei lavoratori, che montano/smontano i ponteggi, effettuata sulla base delle indicazioni di cui al comma 7.

 

l’art. 36-quinquies (obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi)

Vengono precisati con estrema chiarezza le misure preventive e gli accorgimenti che il datore di lavoro deve mettere in atto nei sistemi di accesso e di posizionamento dei lavoratori mediante funi.

Il comma 2 introduce la formazione, adeguata e mirata alle operazioni previste, dei lavoratori interessati, e con contenuti conformi a quanto specificato nel comma 3.

Infine l'ultima modifica riguarda l’articolo 89 (contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti), comma 2:

sono state aggiunte alla lettera a), dopo le parole "36, comma 8-ter" le seguenti "36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2";

alla lettera b), segue la b-bis ovvero la dicitura "con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 258 a euro 1032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinques, comma 1".

 

Le disposizioni del presente decreto sono entrate in vigore il 19 luglio 2005.

 

Bisogno di aiuto?

Per ogni informazione, prego contattare info@fbstudio.biz  o tel/fax 075.609139.

 

 

 
 

 

 
 

  FB Studio

FB Studio - sicurezza & formazione   |   contatti   |   P.Iva 0298229 054 2    |   privacy   |   mappa del sito