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Lavori "in quota": aggiornamenti legislativi
Con il recepimento del Decreto Legislativo 8 luglio 2003,
n. 235 (di attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso
delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori),
sono state apportate alcune modifiche al DLgs. 626/94.
A tali modifiche, di seguito riportate, sono
particolarmente interessate le aziende e/o unità
produttive che svolgono lavori in quota facendo uso di
attrezzature di lavoro quali:
scale a pioli;
funi di sospensioni;
ponteggi.
La prima modifica è al titolo del DLgs. 626/94 "Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CEE, 97/42, 98/24, 99/38”: è
stata aggiunta anche la direttiva "2001/45/CE".
La seconda modifica è all’articolo 34 (definizioni), comma
1, dopo la lettera c): è stata aggiunta la lettera c-bis)
lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
La terza modifica (più importante) riguarda l’articolo 36
(disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro), al
quale di seguito sono stati aggiunti alcuni articoli di
seguito riportati.
l’art. 36-bis (obblighi del datore di lavoro nell’uso di
attrezzature per lavori in quota)
Nella scelta delle attrezzature per l’esecuzione di lavori
in quota datore di lavoro deve optare per quelle più
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure
e contestualmente individuare le misure preventive
finalizzate a minimizzare i rischi per i lavoratori.
In generale, i criteri indicati per la delle attrezzature
sono:
Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale
Dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla
natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
l’art. 36-ter (obblighi del datore di lavoro relativi
all’impiego delle scale a pioli)
Sono integrate le prescrizioni sulle scale a pioli,
contenute negli art. 18 –19 –20 del DPR. 164/56
l’art. 36-quater (obblighi del datore di lavoro relativi
all’impiego dei ponteggi)
La norma prescrive che tutti i ponteggi siano realizzati
“secondo un progetto e un piano di montaggio, uso e
smontaggio”. Il progetto o è disponibile perché rientra
nelle configurazioni strutturali del costruttore o viene
redatto specificatamente.
Il piano di montaggio deve essere redatto da persona
competente e deve essere messo a disposizione del
sorvegliante preposto al montaggio/smontaggio e ai
lavoratori incaricati, entrambi formati adeguatamente e
miratamente alle operazioni previste.
Inoltre, il comma 5 ben chiarisce gli adempimenti che
devono essere applicati quando una parte o tutto il
ponteggio non è pronto all’uso.
Il comma 6 introduce la formazione teorica/pratica dei
preposti e dei lavoratori, che montano/smontano i
ponteggi, effettuata sulla base delle indicazioni di cui
al comma 7.
l’art. 36-quinquies (obblighi dei datori di lavoro
concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi)
Vengono precisati con estrema chiarezza le misure
preventive e gli accorgimenti che il datore di lavoro deve
mettere in atto nei sistemi di accesso e di posizionamento
dei lavoratori mediante funi.
Il comma 2 introduce la formazione, adeguata e mirata alle
operazioni previste, dei lavoratori interessati, e con
contenuti conformi a quanto specificato nel comma 3.
Infine l'ultima modifica riguarda l’articolo 89
(contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti), comma 2:
sono state aggiunte alla lettera a), dopo le parole "36,
comma 8-ter" le seguenti "36-bis, commi 5, 6; 36-ter;
36-quater commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2";
alla lettera b), segue la b-bis ovvero la dicitura "con
l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da euro 258 a
euro 1032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi
1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4,
36-quinques, comma 1".
Le disposizioni del presente decreto sono entrate in
vigore il 19 luglio 2005.
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