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Il 19 luglio 2005 è entrato in vigore il
DLgs 235/2003,
relativo ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per
l'uso delle attrezzature di lavoro per l’esecuzione di
lavori temporanei in quota da parte dei lavoratori, che
integra e modifica il
DLgs 626/1994.
In particolare tale decreto si occupa dei seguenti aspetti
specifici:
impiego di scale a pioli;
impiego di ponteggi;
impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi.
Nuove norme per i ponteggi
Ne consegue che, con l’entrata in vigore del DLgs
235/2003, nei cantieri temporanei e mobili esistono, tra
gli altri, nuovi obblighi che regolamentano l’impiego dei
ponteggi, con particolare riguardo al montaggio e allo
smontaggio dello stesso.
Ad oggi quindi le disposizioni relative ai ponteggi
prevedono di:
redigere il calcolo di resistenza, stabilità e delle
corrispondenti configurazioni di impiego. È previsto un
esonero nel caso in cui il ponteggio da montare sia
conforme al D.P.R. n. 164/1956;
redigere il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PIMUS)
del ponteggio. La redazione del PIMUS è a carico
dell’impresa che monta e smonta il ponteggio e deve essere
predisposto prima di iniziare le attività sul ponteggio.
L’obiettivo è di avere in cantiere uno strumento operativo
che dia chiare indicazioni tecniche sul corretto montaggio
e smontaggio dei ponteggi. Il PIMUS è quindi uno strumento
che si affianca ai già presenti POS e PSC del cantiere;
effettuare le operazioni di montaggio, uso, manutenzione,
verifica e smontaggio dei ponteggi solo sotto la
supervisione di preposti e ad opera di addetti che sono
stati debitamente formati. Quindi dal 19 luglio 2005,
possono svolgere attività sui ponteggi solo le persone che
hanno fatto lo specifico corso teorico pratico previsto
dalla legge. Esiste tuttavia una norma transitoria: al 19
luglio 2005, i preposti, che hanno svolto per almeno 3
anni questa attività, e gli addetti, che hanno svolto per
almeno 2 anni questa attività, sono tenuti a partecipare
ai corsi di formazione entro i 2 anni successivi. Questa
significa che i soggetti con l’esperienza richiesta
possono continuare a svolgere, nell’immediato periodo, le
attività sui ponteggi anche senza il corso, purché la
formazione sia svolto entro i 2 anni successivi;
assicurare che:
sia impedito lo scivolamento degli elementi di appoggio
del ponteggio;
che i piani di posa degli elementi di appoggio abbiano una
capacità portante sufficiente;
che il ponteggio sia stabile;
che dispositivi appropriati impediscano lo spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione
dei lavori in quota;
che le dimensioni, la forma e la disposizione degli
impalcati di un ponteggio siano idonei alla natura del
lavoro da eseguire, adeguati ai carichi da sopportare e
tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una
circolazione sicura;
che il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da
impedire, durante l’uso, lo spostamento degli elementi
componenti, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi
fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione collettiva contro le
cadute;
provvedere a evidenziare, mediante segnaletica di
avvertimento di pericolo, e delimitare, con elementi
materiali che impediscono l’accesso, le parti di ponteggio
non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni
di montaggio, smontaggio o trasformazione.
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