- la delega per il riassetto e la
riforma della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, contenuto
all'art. 1.
- alcune norme immediatamente
precettive, contenute negli articoli dal 2 al 12.
Per quanto riguarda la delega, il
governo è delegato ad adottare entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Le norme immediatamente precettive
interessano invece:
- la notizia all'INAIL in
alcuni casi di esercizio dell'azione penale (art. 2);
- modifiche degli artt. 7, 18 e 19
del DLgs 626/1994 (art. 3);
- è disciplinato il coordinamento
delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro (art. 4);
- alcune disposizioni per il
contrasto del lavoro irregolare (art. 5);
- l'obbligo della tesserino di
riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici (art. 6);
- la responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche (art. 9).
Tra le misure per contrastare il
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri edili,
introdotte dall'art. 36 bis “Misure urgenti per il contrasto del lavoro
nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” della legge
248/2006 (di conversione del decreto Bersani, DL 223/2006) troviamo:
- il personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può adottare il
provvedimento di sospensione dei lavori nei cantieri edili qualora
riscontri gravi e reiterate violazioni relative all'impiego di personale;
- l’obbligo, a partire dal 1°
ottobre 2006, di munire i lavoratori dei cantieri edili di un tesserino di
riconoscimento corredato di fotografia, di generalità del lavoratore e
dell'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre
tale tesserino di riconoscimento. L'obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in
cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o
lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente
dell'opera. Per le imprese con meno di 10 dipendenti il tesserino può
essere sostituito da un registro di cantiere vidimato dalla Direzione
Provinciale del Lavoro competente per territorio;
- l’obbligo di comunicazione
dell’assunzione il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.
per vedere il focus di
approfondimento:
click qui.
30 maggio 2006: pubblicato il nuovo
decreto che regolamenta la valutazione del rischio rumore
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 124 del 30 maggio il DLgs n.
195 del 10.04.2006, che recepisce la direttiva 2003/10/CE relativa
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.
Esso determina i requisiti minimi
per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in
particolare per l'udito.
Nel nuovo decreto vengono definiti i
valori limite di esposizione e i valori di azione, la valutazione del
rischio, le misure di prevenzione e protezione, l'uso dei dispositivi di
protezione individuale, le misure per la limitazione dell'esposizione,
l'informazione e la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria,
le deroghe, la predisposizione di linee guida e le sanzioni.
13 gennaio 2006: seminario gratuito
su rischio caduta dall'alto
Il CPT di Perugia (comitato
paritetico territoriale) organizza un seminario, la cui la partecipazione
è gratuita e aperta a tutti, dal titolo "La nuova normativa per la
sicurezza nei lavori a rischio di caduta dall'alto". La sede del seminario
sarà Perugia in data 13/01/2006. Per informazioni si può chiedere a
michele@fbstudio.biz.
Ulteriore differimenti dei termini
per gli adempimenti in materia di privacy
Sembra impossibile ma dopo quasi 3
anni dall'emanazione del codice della privacy (il DLgs 196/2003 porta la
data 29 luglio 2003), dopo 6 differimenti dei termini per l'adozione,
originariamente fissati per il 30 giugno 2004, il cd. decreto "milleproroghe"
(DL
n. 273 del 30/12/2005, art. 10) sposta di nuovo in avanti al 31 marzo
2006 il termine entro il quale adeguarsi.
Tuttavia è necessario prestare
attenzione: il differimento dei termini al 31/03/2006 riguarda
esclusivamente tutte le misure minime di cui agli articoli 33, 34, 35 e
all'allegato B del DLgs 196/2003 che non erano previste dal DPR n. 318 del
28/07/1999. Il termine entro il quale adeguare le misure minime di
sicurezza escluse da questa condizione è ampiamente scaduto.
A decorrere dal primo gennaio vige
l'obbligo per il datore di lavoro di valutare anche il rischio derivante
dall'esposizione dei lavoratori alle
vibrazioni
meccaniche trasmesse al corpo intero e alle mani e braccia. La
valutazione del rischio vibrazioni dovrà quindi essere parte integrante
del documento di valutazione dei rischi previsti dall'art. 4 del DLgs
626/1994.
Dopo successive proroghe sembra
ormai definitiva la scadenza del 31/12/2005, stabilita dalla Legge 26/2005
art. 6-bis, quale termine ultimo per la redazione del "Documento
Programmatico di Sicurezza (DPS)" e per l'adozione di tutte le misure
minime di sicurezza, previste dagli artt. 33, 34, 35, che non erano
previste dal DPR 318/1999.
Il 6 ottobre 2005 entrerà in vigore
il DLgs 187/2005 inerente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche in attuazione
della direttiva 2002/44/CE.
Tale decreto prescrive le misure per
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o
possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
Il campo di applicazione di questo
decreto sono sia le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio che
quelle trasmesse al corpo intero.
Sono specificati quali sono i valori
limite di esposizione e i valori d’azione giornalieri normalizzati a un
periodo di riferimento di 8 ore. Sono ribaditi gli obblighi del datore di
lavoro in termini di misurazione e valutazione dei livelli di vibrazioni
meccaniche cui sono esposti i lavoratori. Gli obblighi di misurazione e
valutazione disposti dal decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2006.
Il Decreto stabilisce anche le
misure di prevenzione e protezione e le modalità di informazione e
formazione dei lavoratori, le procedure per la sorveglianza sanitaria e le
modalità di gestione delle cartelle sanitarie e di rischio.
Illegittima la circolare attuativa
della disciplina per la tutela della salute dei non fumatori
Il TAR del Lazio ha disposto, in
accoglimento del ricorso di un esercente attività commerciale in locali
privati aperti al pubblico sanzionato per aver omesso di far rispettare il
divieto di fumo, l'annullamento della circolare del Ministero della salute
17 dicembre 2004 (attuativa della disciplina sul divieto di fumo) nella
parte in cui impone ai soggetti responsabili di locali privati aperti al
pubblico, o loro delegati, l’obbligo di richiamare formalmente i
trasgressori all’osservanza del divieto di fumare, e di segnalare, in caso
di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai
pubblici ufficiali competenti a contestare la violazione e ad elevare il
conseguente verbale di contravvenzione.
In base alla riserva di legge
contenuta nell'art. 23 della Costituzione, alla stregua della quale
nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposte se non in
base alla legge, sarebbe stata necessaria una previsione legislativa per
imporre i descritti doveri di vigilanza a fini pubblici nei confronti di
soggetti che esercitano la propria libertà di iniziativa economica privata
nell’ambito di locali aperti al pubblico, e che, per effetto delle
contestate prescrizioni, vengono ad essere in qualche misura trasformati
in incaricati di una pubblica funzione, o, quanto meno, di un pubblico
servizio.
Entra in vigore il decreto per
incentivare la produzione di energia elettrica mediante pannelli
fotovoltaici
Il 28 luglio 2005 è stato emanato il
DM 28/07/2005 recante i
criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Dell'incentivazione prevista da tale
decreto ne possono beneficiare le persone fisiche e giuridiche, inclusi i
soggetti pubblici e i condomini di edifici. Il decreto definisce, tra
l'altro, anche i requisiti tecnici degli impianti, la misura degli
incentivi erogati e gli obblighi connessi alla realizzazione degli
impianti.
Entra in vigore la direttiva europea
sulle vibrazioni
Il 6 luglio 2005 è entrata in vigore
la Direttiva 2002/44/CE
del parlamento europeo e del consiglio, del 25 giugno 2002, relativa le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni).
Prorogato il termine ultimo,
indicato all’art. 180 comma 1 del codice della privacy,
DLgs 196/2003, entro il quale
redigere il Documento Programmati per la Sicurezza (DPS).
Questo termine ultimo è ora fissato
per il 31 dicembre 2005. Tale rinvio è stato fissato dall'art. 6-bis della
Legge 26/2005 (di attuazione al DL 314/2004).
Viene inoltre fissato per il 31
marzo 2006, indicato all’art. 180 comma 3 del DLgs 196/2003, il termine
ultimo entro il quale adeguare i propri strumenti elettronici alle misure
minime di cui all’art. 34 e all’allegato B del codice della privacy.
Naturalmente questo termine vale esclusivamente per quelle aziende che per
ragioni tecniche non possono immediatamente applicare le misure minime di
sicurezza previste dal codice, così come previsto dall’art. 180 comma 2
del DLgs 196/2003.
Attenzione: non tutti gli
adempimenti sono stati posticipati al 31/12/2005: sono in vigore tutte le
norme non prorogate al 31/12/2005, come ad esempio (DPR 318/1999):
- l’adozione delle Informative (sono
in vigore tutti i diritti degli interessati);
- la nomina degli Incaricati e
Responsabili;
- la formazione degli Incaricati;
- vecchie misure di sicurezza
fisiche, logiche ed organizzative.
Entro il 31 dicembre 2005 occorre
adeguarsi alle nuove misure di sicurezza (art. da 33 a 35 e All. B), come
ad esempio:
il 19 luglio 2005 entrerà in vigore
il DLgs 235/2003 relativo ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori per l'esecuzione di lavori temporanei in
quota. In particolare il decreto riguarda gli obblighi del datore di
lavoro:
- nell'uso di attrezzature per
lavori in quota;
- nell'impiego delle scale a pioli;
- nell'impiego dei ponteggi e dei
relativi obblighi formativi per preposti e lavoratori;
- nell'impiego di sistemi di accesso
e posizionamento mediante funi e relativi obblighi formativi.
A breve si terrà un nuovo corso di
formazione per gli addetti al pronto soccorso delle squadre di emergenza.
La durata sarà di 12 ore e i contenuti saranno quelli indicati dal decreto
DM 388/2003 da poco entrato in vigore. Per maggiori informazioni
clic qui.
Entra in vigore la disciplina che
tutela i non fumatori dal fumo passivo di sigaretta. Per maggiori
informazioni, circa gli adempimenti necessari e le principali fonti di
legge in materia, clic qui.
Corso per addetti al pronto soccorso
e corso per addetti all'antincendio in attività a rischio incendio basso
Doppio incontro formativo a
novembre.
il 12 dalle ore 8,30 alle ore 12,30
si terrà il corso per gli addetti all'antincendio in attività a rischio
incendio basso, della durata di 4 ore e conforme al DM 10 marzo 1998.
il 12 novembre dalle 15,00 alle
19,00 e il 13 novembre dalla 8,30 alle 12,30 si terrà il corso per gli
addetti al pronto soccorso, della durata di 8 ore e conforme al DLgs
626/94.
Durante le prime settimane di
novembre (la data è ancora da definirsi) inizierà presso la sede di FB
Studio il corso per gli addetti al pronto soccorso, conforme al
DLgs626/94. Tale corso sarà tenuto dal medico del lavoro, la durata sarà
di 8 ore ed è destinato agli addetti alla gestione delle emergenze. Per
maggiori informazioni
clic qui.
Per tutti i dipendenti che sono
esposti al rischio di caduta dall'alto e il conseguente obbligo di impiego
di dispositivi anticaduta, è in programmazione il corso:
Prorogate le scadenze relative agli
adempimenti in materia di privacy
A seguito dell'emanazione del
Decreto Legge 158/2004 (G.U. n. 147 del 25 giugno 2004), che con l'art. 3
ha modificato gli art. 180 e 181 del
DLgs 196/2003 (codice delle
privacy), sono stati prorogati i termini entro i quali è necessario
adottare le misure minime di sicurezza volte ad assicurare un livello
minimo di protezione dei dati personali.
Questo significa che la scadenza del
30 giugno 2004 per adottare le misure di cui agli art. 33, 34, 35 e
all'allegato B), del DLgs 196/2003, è posticipata al 31 dicembre 2004.