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TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI

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Data ultimo aggiornamento: 12.07.07

copyright dei contenuti

 

Dal 10 gennaio 2005, a seguito dell'entrata in vigore della normativa in merito alla "tutela della salute dei non fumatori", vige l'obbligo di non fumare in tutti i luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici.

 

Le informazioni, che ogni datore di lavoro deve conoscere, sono:

si tratta di un divieto generale: il divieto di fumo è in tutti gli ambienti di lavoro pubblici e privati, in tutti i tipi di attività e in tutti i settori, nessuno escluso (fonti: art. 51 L. 3/2003 punti 2 e 3 della circolare min. salute 17/12/2004);

il datore di lavoro ha la facoltà di realizzare aree per fumatori e non l'obbligo (fonti: punto 2 della circolare min. salute 17/12/2004). Nel caso si decida di destinare aree ai fumatori, queste dovranno essere attrezzate con specifiche attrezzature e dotate di particolari requisiti, così come indicato dal DPCM 23/12/2003;

nei locali dove è vietato fumare il datore di lavoro deve collocare appositi cartelli (fonti: punto 5 della circolare min. salute 17/12/2004) che evidenziano tale divieto e tali cartelli devono essere dotati di particolari requisiti, così come indicato dai punti 7 e 8 dell'allegato 1 al DPCM 23/12/2003;

nei locali per fumatori (qualora questi sono stati predisposti) il datore di lavoro deve collocare appositi cartelli con l'indicazione di area per fumatori e rispondenti a particolari requisiti, così come indicato dai punti 9 e 10 dell'allegato 1 al DPCM 23/12/2003;

il datore di lavoro, o il dipendente o collaboratore formalmente incaricato, è obbligato a richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare e a segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del trasgressore, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione (fonti: punti 4, 5 e 7 della circolare min. salute 17/12/2004);

il datore di lavoro non è tenuto soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori (fonti: punto 5 della circolare min. salute 17/12/2004).

 

Aggiornamento

Attenzione: illegittima la circolare attuativa della disciplina per la tutela della salute dei non fumatori circolare min. salute 17/12/2004 nella parte in cui impone ai soggetti responsabili di locali privati aperti al pubblico, o loro delegati, l’obbligo di richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare, e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali competenti a contestare la violazione e ad elevare il conseguente verbale di contravvenzione. per maggiori informazioni, clic qui.

 

 

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Per ogni informazione, prego contattare info@fbstudio.biz  o tel/fax 075.609139.

 

 

 
 

 

 
 

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