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Le informazioni, che ogni datore di lavoro deve conoscere,
sono:
si tratta di un divieto generale: il divieto di fumo
è in tutti gli ambienti di lavoro pubblici e privati, in tutti i tipi di
attività e in tutti i settori, nessuno escluso (fonti:
art. 51 L. 3/2003 punti 2 e 3
della circolare min. salute
17/12/2004);
il datore di lavoro ha la facoltà di
realizzare aree per fumatori e non l'obbligo (fonti: punto 2 della
circolare min. salute 17/12/2004). Nel caso si decida di destinare aree ai
fumatori, queste dovranno essere attrezzate con specifiche attrezzature e
dotate di particolari requisiti, così come indicato dal
DPCM 23/12/2003;
nei locali dove è vietato fumare il datore di lavoro deve collocare
appositi cartelli (fonti: punto 5 della circolare min. salute 17/12/2004)
che evidenziano tale divieto e tali cartelli devono essere dotati di
particolari requisiti, così come indicato dai punti 7 e 8 dell'allegato 1
al DPCM 23/12/2003;
nei locali per fumatori (qualora
questi sono stati predisposti) il datore di lavoro deve collocare appositi
cartelli con l'indicazione di area per fumatori e rispondenti a
particolari requisiti, così come indicato dai punti 9 e 10 dell'allegato 1
al DPCM 23/12/2003;
il datore di lavoro, o il dipendente o
collaboratore formalmente incaricato, è obbligato a richiamare formalmente
i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare e a segnalare, in caso
di inottemperanza al richiamo, il comportamento del trasgressore, ai
pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della
violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di
contravvenzione (fonti: punti 4, 5 e 7 della circolare min. salute
17/12/2004);
il datore di lavoro non è tenuto soltanto
alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad
attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori
(fonti: punto 5 della circolare min. salute 17/12/2004).
Aggiornamento Attenzione: illegittima la circolare attuativa
della disciplina per la tutela della salute dei non fumatori circolare
min. salute 17/12/2004 nella parte in cui impone ai soggetti responsabili
di locali privati aperti al pubblico, o loro delegati, l’obbligo di
richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di
fumare, e di segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il
comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali competenti a
contestare la violazione e ad elevare il conseguente verbale di
contravvenzione. per maggiori informazioni,
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